TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 16.
(Sequestro e confisca dei beni per reati contro la pubblica amministrazione).

      1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      220. Identico:

          a) al comma 1, dopo le parole: «codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,  318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323, 325,»;

          a) al comma 1, dopo le parole: «codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,  318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          b) identico:

      «2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323 e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

      «2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

      2. Il comma 5 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      221. Identico.

      «5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi


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derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo».